Novita dal mondo del debito
Approvato in Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legge che snellisce la procedura per il recupero del credito mediante pignoramento presso terzi: il creditore comunicherà subito il proprio IBAN al terzo, ma non potrà lucrare sugli interessi
Il 26 febbraio 2024 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto legge contenente disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Lo schema di D.L., tra le molteplici materie toccate, interviene anche sul pignoramento di crediti verso terzi, modificandone parzialmente la disciplina sia per il creditore che per i terzi.
Prima di procedere ad esaminare le novità introdotte dalla bozza in questione, ricordiamo che la procedura di recupero del credito mediante pignoramento presso terzi, ai sensi dell’art. 543 del c.p.c., è quella a cui il creditore ricorre per recuperare le somme a lui dovute, agendo direttamente nei confronti del debitore del proprio debitore. In altre parole, quando il debitore esecutato vanta dei crediti nei confronti di terzi (come ad esempio lo stipendio, o dei canoni di locazione periodici), il creditore procedente potrà, ricorrendo al cosiddetto “pignoramento presso terzi”, chiedere al giudice l’assegnazione di parte dello stipendio o dei canoni di locazione, sino al soddisfacimento del proprio credito.
Un classico esempio di pignoramento presso terzi è quello in cui al creditore procedente viene assegnata parte dello stipendio dovuto al debitore da parte del suo datore di lavoro.
Veniamo ora alle novità introdotte con l’approvazione dello schema di decreto legge PNRR:
• In primis, viene integrata la disposizione di cui all’art. 553 del c.p.c., prevedendo che, in caso di dichiarazione positiva del terzo, l’ordinanza di assegnazione delle somme debba essere notificata al terzo insieme ad una dichiarazione ove il creditore indica direttamente i propri dati bancari, necessari per far sì che il terzo provveda al pagamento del debito in maniera più rapida ed efficace.
• In secondo luogo viene previsto che, laddove il creditore ometta di notificare al terzo l’ordinanza di assegnazione per oltre 90 giorni, i crediti a lui assegnati cessino di produrre interessi. Ecco che viene impedito al creditore di tergiversare e lucrare sul tempo da lui stesso perso.
• Ad esclusione dei casi in cui vi sia già un’ordinanza di assegnazione delle somme o il processo esecutivo si sia estinto anticipatamente, il pignoramento presso terzi notificato manterrà la propria efficacia non oltre 10 anni dalla notifica dell’atto al debitore e al terzo. Per evitare che il pignoramento notificato perda efficacia, due anni prima che scada il termine decennale il creditore dovrà notificare al debitore e al terzo una dichiarazione con cui manifesta il proprio interesse a mantenere il pignoramento valido. In mancanza di questo “impulso” del creditore, il terzo sarà sollevato dai propri obblighi decorsi 6 mesi dalla scadenza del termine di 10 anni.
• Infine, viene modificato l’importo che il terzo deve accantonare in aggiunta al credito. Finora, secondo l’art. 546 del c.p.c., tale importo doveva essere pari alla somma pignorata, maggiorata della metà; invece, a seguito della modifica, sarà pari a:
- 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro;
- 1.600 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200 euro;
- La metà della somma pignorata per i crediti superiori a 3.200 euro.
Precisiamo in ogni caso che, per la conferma delle misure descritte nel presente articolo, sarà necessario attendere la pubblicazione del testo definitivo del Decreto Legge in Gazzetta Ufficiale.
cit. web : https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/novita-pignoramenti-2024-diventa-semplice-veloce-recuperare-crediti/3756.html